ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE "SUBAQUEO"

 

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita, a norma dell'art. 36 c.c., una associazione culturale, indipendente ed apolitica, denominata "Subaqueo".

ARTICOLO 2

Sede e Durata

a) La sede dell'Associazione è fissata in Torino, e potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha la facoltà di attivare uffici e sedi secondarie in altre località, secondo le necessità occorrenti per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3;

b) l'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 3

Finalità

Le finalità dell'associazione sono:

a) promuovere ed incoraggiare l'interesse per la musica, il teatro, la letteratura, il fumetto, il cinema e le arti in generale;

b) in generale promuovere ed incoraggiare l'interesse per la creazione artistica;

c) creare le condizioni per favorire l'inserimento di aspiranti operatori nelle professioni di cui all'art.3a;

d) salvaguardare e promuovere valori quali la solidarietà, il superamento delle barriere culturali e religiose, il superamento di ogni discriminazione, anche attraverso la realizzazione delle pari opportunità:

e) diffondere le proprie iniziative tra i giovani disoccupati e disagiati socialmente. L'attività dell'Associazione sarà in particolare diretta a favorire la conoscenza delle diverse culture, musicali e non, tra i giovani, con particolare attenzione ai soggetti socialmente più deboli quali giovani disoccupati, immigrati e disagiati in genere.

ARTICOLO 4

Attività

A tal fine l'associazione potrà:

a) organizzare incontri per favorire l'aggregazione ed il confronto tra i giovani;

b) organizzare corsi, laboratori, seminari, incontri, convegni, mostre, rassegne, spettacoli, concerti ed ogni attività a queste assimilabili sia presso la sede sociale che presso altri luoghi curando a tali fini tutti gli aspetti dell'organizzazione;

c) promuovere ogni tipo di iniziativa culturale che riguardi le attività istituzionali;

D) curare la pubblicazione di manifesti, locandine, pubblicazioni in genere anche a carattere periodico e di ogni altro materiale idoneo al perseguimento degli scopi culturali dell'associazione;

e) fornire consulenze e costituire un centro di riferimento per artisti.

f) disporre l'utilizzo della propria sede sociale agli associati che ne faranno richiesta settimanalmente;

g) aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre organnizzazioni od enti che abbiano attività e finalità affini o comunque connesse al proprio scopo e quando ciò sarà ritenuto utile od opportuno.

h) più in generale realizzare e favorire iniziative che portino al raggiungimento degli scopi citati.

i) le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ancorché di natura commerciale, non avranno scopo di lucro e non saranno prevalenti rispetto alle attività indicate al punto precedente, nonché ai sensi della normativa speciale di legge.

ARTICOLO 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il Presidente e il Vice presidente.

ARTICOLO 6

Soci: Regolamento

a) possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti che intendano concorrere allo scopo sociale.

ARTICOLO 7

Soci: Tipologia

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori, ossia le persone fisiche o giuridiche che hanno fondato l' associazione come risulta dall'atto costitutivo;

b) soci sostenitori, ossia le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla vita dell'associazione versando una quota superiore alla annuale fissata dal consiglio direttivo;

c) soci ordinari, ossia le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla vita dell' associazione versando la quota annuale fissata dal consiglio direttivo;

d) soci onorari, ossia le persone fisiche o giuridiche riconosciute dal consiglio direttivo che abbiano contribuito alla vita sociale dell'associazione apportandovi notevoli contributi sia umani che di prestigio. Detti soci sono esentati dal versamento della quota associativa;

e) soci aderenti, ossia coloro che, desiderando dedicarsi alle attività oggetto dell'associazione, intendono frequentare la sede e le attività dell'associazione stessa anche per un periodo limitato di tempo. I soci aderenti non hanno diritto di intervento in assemblea.

ARTICOLO 8

Soci: Diritti

Tutti gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale;

c) ad accedere alle cariche associative.

ARTICOLO 9

Soci: Obblighi

Tutti gli associati sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) al versamento della tassa di iscrizione con le modalità che saranno annualmente deliberate dal consiglio direttivo, nonchè della quota annuale fissata dal consiglio direttivo a seconda delle categorie dei soci;

d) In nessun caso la quota sociale è rimborsabile.

ARTICOLO 10

Soci: Ammissione

a) L'ammissione di nuovi soci al sodalizio (con esclusione di quelli aderenti) dovrà essere deliberata dal consiglio direttivo dietro espressa domanda di ammissione;

b) Entro 30 gg. dalla presentazione, il consiglio direttivo esamina le domande verificando l'ammissibilità dei soci e quindi delibera sulla stessa. In caso di accoglimento, il socio previo pagamento della quota annuale riceverà la tessera dell'associazione everrà annotato nel libro dei soci.

In caso contrario potrà fare ricorso sul quale deciderà l'assemblea. La tessera ha valore annuale, non è trasmissibile e in nessun caso avrà valore temporaneo;

c) per le delibere di ammissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio direttivo presenti alla votazione;

d) l'Associazione terrà un apposito registro dei soci, completo dei consueti dati anagrafici; provvederà, inoltre, alla consegna o all'invio a tutti gli associati della relazione annuale di bilancio e di ogni altra pubblicazione edita che riguardi la vita dell'associazione.

ARTICOLO 11

Soci: Recesso ed esclusione

a) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per comportamenti contrastanti con la finalità dell'associazione: la morosità verrà dichiarata dal consiglio, il comportamento contrastante verrà sancito dalla assemblea dei soci;

b) I soci che intendono dimettersi dovranno darne comunicazione con semplice lettera al presidente del consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data essi saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

ARTICOLO 12

L'assemblea dei soci: Convocazione

a) L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, mediante affissione nella sede dell'associazione o comunicazione verbale o scritta dell'avviso di convocazione, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data fissata;

b) l'assemblea è altresì convocata su iniziativa di almeno la metà dei soci fondatori;

c) al consiglio direttivo è demandata la funzione di portare a conoscenza dei soci le convocazioni dell'assemblea;

d) l'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote;

e) l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero di soci presenti. La convocazione dell'assemblea in seconda seduta non potrà essere prevista prima che sia decorso il lasso di tempo di un'ora rispetto all'assemblea indetta in prima convocazione.

ARTICOLO 13

L'assemblea dei soci: Regolamento

a) L'assemblea dei soci è formata dai soci fondatori, ordinari e sostenitori.

b) i soci hanno il diritto di farsi rappresentare per delega da altri soci, anche se membri del consiglio direttivo;

c) l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti presenti, salvo che per le delibere che comportino l'assunzione di oneri e spese eccedenti il patrimonio dell'associazione, per le quali comunque è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari aventi diritto di voto e dei due terzi dei soci fondatori;

d) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in mancanza da un socio indicato dall'assemblea stessa;

e) le delibere dell'assemblea dovranno essere fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e da un segretario nominato dal presidente. Al consiglio direttivo è demandata la funzione di portare a conoscenza dei soci le delibere assembleari;

f) i soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente art. 3;

g) per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il consenso dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati e che rappresentino i tre quinti dei soci fondatori.

ARTICOLO 14

L'assemblea dei soci: Deliberazioni

a) L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sul bilancio, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè su tutto quant'altro sottoposto al suo esame.

ARTICOLO 15

Il Consiglio direttivo: Regolamento

a) il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente e un segretario al di fuori del Consiglio Direttivo;

b) il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri, eletti fra i Soci. La carica di Consigliere è prestata a titolo gratuito, salvo che, per particolari incarichi svolti per conto dell’Associazione, non sia disposto diversamente dal Consiglio Direttivo;

c) i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili;

d) nel caso in cui venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando a consigliere il primo dei non eletti;

e) esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di due volte all'anno;

f) nell'eventualità di quattro assenze ingiustificate di fila un membro eletto nel Consiglio direttivo decade dallo stesso.

ARTICOLO 16

Il Consiglio direttivo: Deliberazioni

Il consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da attuare e sui criteri e le modalità da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, nonchè per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;

b) stabilisce l'importo annuo delle quote d'associazione;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) dichiara decaduti i soci morosi;

e) conferisce e revoca mandati a terzi e a professionisti esterni;

f) compie tutto quanto necessario al migliore perseguimento degli scopi associativi, ivi compresi gli atti di disponibilità del patrimonio sociale.

ARTICOLO 17

Presidente e Segretario Generale

Il Presidente, o il vice Presidente in mancanza del presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, mantiene i rapporti con le autorità locali e le pubbliche amministrazioni in genere, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione. Detiene inoltre la firma legale

ARTICOLO 18

Risorse economiche

Le entrate della associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione dei soci;

b) dalle quote di iscrizione annuali, dei soci ordinari, o temporanee, dei soci aderenti;

c) da contributi di enti e privati;

d) da donazioni e lasciti;

e) da proventi per prestazioni varie a soci o a terzi;

f) da altri proventi di natura finanziaria e patrimoniale.

ARTICOLO 19

Risorse economiche: Altre indicazioni

a) L'associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e mobiliari che saranno ritenute utili e necessarie al perseguimento dello scopo sociale e potrà altresì acquisire beni immobili.

b) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 20

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibererà l'eventuale devoluzione del patrimonio e le modalità di devoluzione degli eventuali saldi attivi di liquidazione che dovranno essere devoluti in beneficenza o ad altre associazioni con scopo analogo o, se non destinato a finalità di utilità generale, ripartito per quote tra i soci.

ARTICOLO 21

Norma di rinvio

a) I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgessero con l'Associazione e/o fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa;

b) tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore da nominarsi dall'assemblea. Egli giudicherà pro-bono et aequo senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà inappellabile.

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